Normativa di riferimento


 

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005
modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16

Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

 


Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005

Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

 

 


Art. 9, c. 7, d.l.n. 179/2012
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

 


 

 

Obiettivi di accessibilità 2022

Obiettivi di accessibilità 2023